La segnalazione fatta in occasione della Manifestazione, organizzata CPLI, ad orte nel maggio 2019
Segnalazione fatta agli organi competenti ENCI ed al CD del Circolo del Piccolo Levriero Italiano, testo:
Villaverla, 10 giugno 2019
OGGETTO: Coursing Nazionale di Orte (VT) - 19 maggio 2019.
Organizzazione a cura del Circolo del Piccolo Levriero Italiano.
Preg.mo Presidente e Suoi collaboratori in indirizzo, con la presente i sottoscritti Soci del CPLI Fabio Munari, Moreno Malizia e Maria Cristina Leonardi, porgono alla Vostra cortese attenzione, con relative richieste, quanto segue:
1. Come noto, domenica 19 maggio u.s. si è svolto il Coursing Nazionale di Orte (VT). Il Giudice designato era il Sig E. Cardogna.
2. I soggetti iscritti alla manifestazione erano in totale 29, di cui: presenti inizialmente n. 26, partecipanti alla gara n. 25, assenti di fatto n. 4. La distribuzione degli eventuali “Certificati di Attitudine al Campionato Lavoro” CACL e relative Riserve, è riportata nella seguente tabella:
RAZZE NR. PRESENTI CACL DA ASSEGNARE
LEVRIERO AFGANO MIX 3 1
SALUKI MIX 3 1
WHIPPET MIX 6 1
WHIPPET SPRINTER 5 1
PLI MASCHI 31 12
PLI FEMMINE 3 1
PLI SPRINTER MASCHI 3 1
3. Le avversità meteorologiche erano fortemente limitanti, sia per i partecipanti che per gli Organizzatori. Lo Staff dell’Organizzazione, come consuetudine, si è avvalso di persone che si avvicendavano a seconda dello svolgimento delle manche, alternandosi in base alla presenza nella competizione di soggetti di proprietà del gruppo organizzatore, ad eccezione del Sig. Sacchi che ha svolto la mansione di Mossiere anche alla partenza del proprio cane.
4. Nella prima manche della mattina, l’elenco delle batterie è stato stilato dalla Segreteria dell’Organizzazione con responsabili le Sig.re Claudia Spitaleri (senza soggetti iscritti) e Alessandra Bianchi (con soggetti iscritti e partecipanti). Conformemente a quanto disposto dall’art. 23.1, del Regolamento per le prove di lavoro delle razze levriere, laddove il numero degli iscritti era dispari, non avendo la disponibilità di cani in appoggio fuori competizione, è stata disposta una batteria composta da tre soggetti.
In merito, il Regolamento per le prove di lavoro delle razze levriere - Approvato dal Consiglio Direttivo dell’ENCI del 30 gennaio 2017 conforme parere della Commissione Tecnica Centrale del 7 marzo 2017 In vigore dal 1° luglio 2017 e Modificato dal Consiglio Direttivo dell’ENCI del 9 ottobre 2018 su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale del 19 settembre 2018 In vigore dal 1° gennaio 2019, non consente dubbi interpretativi.
Ne consegue che le corse a tre concorrenti sono state predisposte giustamente ed equamente per tutte le Razze, laddove necessario.
5. A tal punto, giova richiamare il Regolamento per le prove di lavoro delle razze levriere che, all’Art. 1.1, recita: “Il regolamento ha lo scopo di uniformare e regolamentare lo svolgimento delle corse amatoriali e del coursing dei levrieri in Italia, in conformità con
1 Diventati due per mancata presentazione di un soggetto.
2 CACL non più assegnabile per insufficienza di soggetti. Va assegnato 1 CACL categoria mista (3 femmine e 2 maschi).
il Regolamento FCI per le prove dei levrieri, a cui si fa riferimento per quanto non espressamente indicato.”
6. All’esposizione delle batterie si rilevava che per la corsa n. 7, PLI Standard maschi, non era chiaro il numero dei concorrenti, in quanto tra i primi due (n. 21 con mantellina rossa Tiberio del Barone Rampante e n. 22 con mantellina bianca New Mascalzone Veneto of D/P) e il terzo (n. 23 con mantellina blu Ghibellino del Barone Rampante) vi era una riga in bianco, che avrebbe potuto indicare, verosimilmente, la volontà di suddividere i concorrenti della corsa, facendo correre in coppia il n. 21 e il n. 22 e in solitaria il n. 23, in una ipotetica corsa 7 bis (vgs. Allegato N. 1).
Tale condotta avrebbe violato palesemente il regolamento.
Giova evidenziare che i soggetti con i numeri 21 e 23 sono di proprietà del Sig. Paolo Renato Sacchi ed il soggetto n. 22 del Sig. Fabio Munari.
In questa sede, con onestà intellettuale, non è possibile dimostrare con assoluta certezza il vero intento di questa suddivisione (l’effettiva volontà, sin dalla predisposizione delle batterie, di far correre separatamente i tre soggetti: 2 in coppia e, separatamente, 1 in solitaria, o semplice un errore nell’inserimento dei dati al pc).
Con sportività, si vuol concedere il beneficio del dubbio.
7. Non lascia invece alcun dubbio, ma offre una chiara e inequivocabile chiave di lettura, il comportamento del Sig. Sacchi che viene di seguito descritto.
Il Sig. Sacchi dopo la lettura delle batterie ha subito chiesto alla Segreteria di poter far correre in solitaria uno dei suoi soggetti iscritti alla gara. La Segreteria provvedeva, pertanto, ad informarsi presso il Giudice e successivamente comunicava al Sig. Sacchi la decisione presa dal Sig. E. Cardogna, che, nel rispetto del regolamento, negava la partenza in solitaria, disponendo un’unica manche con 3 soggetti.
8. A questo punto il Sig. Sacchi, in maniera concitata e di fronte a testimoni (Munari e Malizia) ed a chi era presente alla partenza (Leonardi), esprimeva la propria assoluta contrarietà a far disputare la manche a tre, in quanto i due cani di sua proprietà avrebbero sicuramente avuto delle problematiche durante la corsa se disputata assieme. Il Sig. Sacchi decideva, pertanto in assoluta autonomia, di ritirare uno dei suoi cani dalla gara, comunicando la decisione alla Segreteria presente alla partenza. Lo stesso dichiarava di lasciare il cane all’interno della propria vettura e di non farlo partecipare alla manifestazione. Tutti i presenti, hanno subito informato il Sig. Sacchi che, agendo in questo modo, non c’erano le condizioni affinché il cane potesse esprimersi in una gara effettiva e che quindi il CACL per tale razza PLI Standard diventava misto (maschi e femmine). Il Sig. Sacchi dichiarava che non “gliene fregava niente” confermando ancora una volta la sua decisione alla Segreteria di non far partecipare alla competizione il cane iscritto a catalogo con il n. 21 e che in nessun caso lo avrebbe portato alla partenza, onde evitare una possibile squalifica che lo avrebbe escluso dalla partecipazione al Campionato Europeo di coursing 2019.
Conseguentemente, sono partiti i cani n. 22 con mantellina bianca e il n. 23 con mantellina blu, mentre il soggetto che avrebbe dovuto correre con il n. 21 è rimasto all’interno della vettura del Sig. Sacchi.
9. Nelle successive rimanenti batterie a 3, che facevano terminare la prima manche dei PLI, giova precisare che il cane iscritto a catalogo con n. 24 è stato portato alla partenza, è partito al via e dopo circa 10 metri di percorso e ritornato dal proprietario. Tale soggetto ha ricevuto 1 punto in giudizio in prima manche, avendo effettivamente partecipato alla gara.
Diversamente il cane iscritto a catalogo al n. 21, Tiberio del Barone Rampante, non è stato volontariamente presentato alla partenza dal Sig. Sacchi, ma ha ottenuto comunque ed inspiegabilmente 1 punto in giudizio, alla voce destrezza, pur non avendo di fatto partecipato alla gara.
10. Inoltre, in considerazione di quanto disposto dall’Art. 1.1 del Regolamento per le prove di lavoro delle razze levriere, non essendoci esplicita norma, si fa riferimento al Regolamento FCI, vedi Art. 3.1.3 Mossiere, che ne descrive le incombenze, e Art. 3.1.5 Limitazioni per i funzionari, che testualmente recita: “I Funzionari, i cui cani partecipino ad una gara, non possono esercitare le loro funzioni durante le gare della razza del loro cane (quando maschi e femmine corrono assieme) o sesso (quando maschi e femmine corrono separatamente) e devono essere sostituiti.”
11. In relazione alla normativa riportata sub 10., va segnalato che il Sig. Sacchi ha esercitato le funzioni del Mossiere ex Art. 3.1.3, anche con il cane di sua proprietà alla partenza, condotta questa in palese violazione al citato Art. 3.1.5.
12. La competizione sportiva ha avuto termine verso le ore 16,30, ma, nonostante il numero esiguo di soggetti concorrenti, i partecipanti hanno dovuto attendere fino alle ore 19,00 per avere la classifica.
Prima della partenza da Orte il Sig. Munari, alla recezione del libretto di lavoro, notava che era stato assegnato al suo soggetto la RCACL e che comunque, non avendo presentato il report di esposizione, non doveva essere assegnata; quindi restituiva il relativo cartoncino. Il Giudice, Sig. Cardogna, provvedeva pertanto a cancellare la dicitura “RCACL” dal libretto di lavoro del suo cane (iscritto al n. 22).
Presa la strada del ritorno e giunti all’imbocco dell’autostrada, Munari e Leonardi si accorgevano che il libretto di lavoro contemplava una classifica di 3 partecipanti di sesso maschile categoria PLI maschi Standard, quando di fatto solo due avevano preso parte alla gara. Alle ore 19,35 è stato pertanto contattato telefonicamente, al recapito cellulare, il Sig. Sacchi, responsabile del settore coursing del CPLI e responsabile della manifestazione, al quale la Leonardi segnalava l’anomalia. Il Sig. Sacchi, infastidito, dichiarava che ormai era tardi e che ci avrebbe pensato l’indomani.
13. Ne giorni successivi i fatti testé descritti sono stati doverosamente segnalati per le vie brevi alla Presidente del CPLI, Sig.ra D. Goldoni, sia per renderla edotta delle irregolarità verificatesi durante la competizione sportiva in rassegna, sia per dare la possibilità al CPLI di far controllare le classifiche e sanare le irregolarità sanabili3, senza dover far ricorso a codesto ENTE. Nonostante ciò la classifica ufficiale è stata resa pubblica con la conferma e assegnazione di 2 CACL per i PLI Standard (1 per i maschi ed 1 per le femmine).
14. Alla luce di quanto rapportato, si chiede di provvedere:
a) alla variazione della classifica PLI Standard sulla base dei cani che si sono presentati alla partenza, sono partiti al via disputando effettivamente la gara nelle varie batterie;
b) a estromettere il cane iscritto al n. 21 di catalogo, Tiberio del Barone Rampante (LO1411007), dalla classifica senza nessun punteggio, in quanto lo stesso non ha di fatto partecipato alla competizione sportiva;
c) a stilare la nuova classifica finale effettiva MISTA, sulla base dei soggetti presentati alla partenza per la razza del Piccolo Levriero Italiano Standard.
15. Infine, tenuto conto che le condotte descritte indicano in modo palese plurime violazioni ex art. 26.1 del REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE ENCI, che testualmente recita: “Sono sottoposti alle seguenti norme disciplinari i soci Allevatori dell’ENCI, nonché gli associati dei Soci Collettivi. Essi sono tenuti ad
3 La violazione all’art. Art. 3.1.5, posta in essere dal Sig. Sacchi in veste di Mossiere, rimane non sanabile.
osservare lo Statuto Sociale ENCI, il presente Regolamento, gli ulteriori Regolamenti ENCI, le norme tecniche del Libro genealogico e tutte le norme comunitarie, statali ed FCI che comunque regolano e disciplinano l’attività cinologica, nonché le regole di correttezza, buon costume e deontologia sportiva”,
SI INVITANO
il Presidente ENCI e i responsabili degli Uffici ENCI interessati per competenza dalla presente, a valutare la possibilità di segnalare quanto rapportato alla Commissione di Disciplina di prima istanza, in ossequio all’art. 36.1 del citato Regolamento di Attuazione che dispone: “Il procedimento disciplinare si instaura a seguito di denuncia del socio, oppure a seguito della doverosa segnalazione da parte del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo nonché dei rispettivi responsabili degli uffici dell’ENCI, per notizie di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o del loro servizio.”
Si ringrazia anticipatamente per l’attenzione prestata e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro all’esito delle determinazioni assunte.
A seguito della segnalazione, il CPLI non ha risposto e dopo un certo periodo, la risposta ENCI:
Intanto, il 03 luglio 2019, ENCI proclama Ghibellino del Barone Rampante, Campione Italiano di Coursing, mentre chi ha segnalato la violazione del regolamento risulta: " dichiarazioni ed affermazioni mendaci e strumentali"
Di seguito la mia risposta:
Spett.le ENCI, Commissione di Disciplina di 1^ Istanza
Viale Corsica, 20, 20137 Milano
RACCOMANDATA A.R.
OGGETTO: Procedimento disciplinare n. 160/19.
Difese scritte.
Rif. n. 21053 BM in data 19 dicembre 2019
In data 23 dicembre 2019 ho ricevuto la missiva in riferimento con la quale codesta Spett.le Commissione comunica l’avvio del procedimento disciplinare a carico di Fabio Munari e mio, concedendo la facoltà di presentare le difese scritte e gli elementi probatori relativi ai fatti in denuncia. Con la presente intendo esercitare tale facoltà in ordine all’addebito di cui al punto 1) che fonda su una errata interpretazione, mentre per l’addebito di cui al punto 2), come avrò modo di illustrare successivamente, tale facoltà di fatto è vanificata ex tunc.
1° ADDEBITO
poiché in occasione del Coursing Nazionale di Orte del 19.05.2019 iscrivevano:
…omissis…
quanto a Leonardi Maria Cristina i soggetti di sua proprietà White Infinity’s Endorphin Loi 12147557 e William Wallace Gandamak Slovakia Loi 15101440.
Tutti già Campioni Internazionali di Coursing e di Bellezza, dichiarando, contrariamente al vero, che i soggetti non avessero dog show merit e quindi fossero privi della qualifica di Molto Buono ottenuta in esposizione di bellezza Internazionale / Nazionale.
In sostanza mi viene contestato di aver dichiarato, contrariamente al vero, che i miei soggetti White Infinity’s Endorphin e William Wallace Gandamak Slovakia non sono in possesso del dog show merit, certificato che possiedono essendo già Campioni Nazionali e Internazionali di Coursing e di Bellezza. È evidente che tale addebito fonda su una errata interpretazione, fatta da chi muove l’addebito, di quanto riportato negli atti relativi all’iscrizione alla citata competizione sportiva.
L’iscrizione al Coursing di tutti i soggetti è stata da me effettuata e Fabio Munari mi aveva precedentemente comunicato i dati necessari (allego relativa e-mail vgs. Allegato N. 1). In calce all’allegata e-mail provvedevo a riportare in grassetto la seguente dicitura: “N.B. E’ GIA’ CH ITALIANO DI COURSING NO DSM“ che è poi stata riportata nel modulo d’iscrizione. L’indicazione NO DSM, preceduta dalla precisazione che il cane è già campione italiano di coursing, per chiunque frequenta il monto del coursing e ne conosce i regolamenti, sta chiaramente a indicare che non viene presentato il DSM (dog show merit) e non che non lo possiede, in quanto il soggetto, essendo già campione, non necessitava del certificato CACL in caso di vittoria o piazzamento entro i primi tre soggetti alla corsa.
Tale indicazione è stata riportata nel modulo di iscrizione con il precisato intento di dichiarare che il DSM non veniva presentato. A sostegno di tale intento si può verificare che nella contestuale iscrizione del soggetto AIMONE AUDACE GANDAMAK SLOVAKIA LO17160984, di proprietà di Maria Cristina Leonardi, che non essendo già campione concorreva con l’ambizione di conquistare CACL, è riportata l’indicazione “N.B. SI DSM VEDI ALLEGATO” (vgs. Allegato N. 2) e idonea documentazione è stata allegata come chiesto dal Regolamento Nazionale per le prove di lavoro delle razze levriere.
L’interpretazione data nell’addebito è palesemente destituita di ogni fondamento, se avessi voluto affermare, come mi si addebita, (peraltro: per quale finalità? per quale utilità? quale vantaggio avrei tratto da tale presunta attestazione di falso?) che i miei soggetti non avessero ottenuto la qualifica “Molto Buono”, non avrei contestualmente dichiarato che gli stessi soggetti fossero già Campioni. E’ infatti, noto a tutti, che un soggetto per essere Campione deve necessariamente aver già ottenuto almeno il giudizio di molto buono per il campionato di coursing e giudizi superiori (eccellente) per il campionato di bellezza.
L’iscrizione è stata fatta in perfetta linea con quanto disciplinato all’art. 21 del Regolamento Nazionale per le prove di lavoro delle razze levriere approvato dal Consiglio Direttivo dell’ENCI del 30 gennaio 2017 conforme parere della Commissione Tecnica Centrale del 7 marzo 2017 in vigore dal 1° luglio 2017, modificato dal Consiglio Direttivo dell’ENCI del 9 ottobre 2018 su conforme Parere della Commissione Tecnica Centrale del 19 settembre 2018 in vigore dal 1° gennaio 2019, che, testualmente, recita:
Art. 21 ATTRIBUZIONI DI CACL E RISERVE CACL
Il CACL può essere assegnato solo in occasione delle prove di corse sulle distanze di cui al punto 17.1.
Il CACL può essere assegnato ad un cane della classe standard che si sia aggiudicato il primo posto nella classifica; La Prima Riserva CACL è assegnata al secondo classificato, la Seconda Riserva di CACL al terzo classificato . Un ulteriore CACL può essere assegnato al cane della classe sprinter che si sia aggiudicato il primo posto nella classifica, la Prima Riserva CACL al secondo classificato, la Seconda Riserva di CACL al terzo classificato.
I titoli di CACL e Riserva CACL possono essere assegnati quando il numero dei soggetti partecipanti nella stessa classe sono in numero minimo di tre.
Questi certificati sono rilasciati ad un cane quando il proprietario provvede a comunicare attraverso opportuna documentazione al momento dell’iscrizione che il soggetto ha ottenuto almeno la qualifica di “Molto Buono“ acquisita in una classe per i cani adulti in una esposizione internazionale. In assenza della richiesta documentazione i CACL verranno attribuiti ai cani seguenti nella graduatoria fino alla sesta posizione inclusa.
Il rilascio del certificato è quindi subordinato alla comunicazione, da parte del proprietario, che il soggetto ha ottenuto almeno la qualifica di “Molto Buono” nei termini precisati. In assenza di tale comunicazione, suffragata da idonea documentazione, il certificato non può essere rilasciato.
Ne consegue che non avendo comunicato e documentato di aver conseguito la qualifica di Molto Buono, ai miei soggetti, in caso di idoneo piazzamento, non potevano essere rilasciati i certificati di CACL o, a seguire, di Riserva CACL. Ai miei soggetti, già Campioni di Coursing, non servono altri certificati CACL, lo stesso è stato iscritto ed hanno partecipato alla competizione sportiva per mantenere alto il loro livello di allenamento.
In conclusione è chiaro ed evidente, e auspico che nessuno possa o voglia farne una interpretazione diversa, che il NO DSM sta a indicare che il DSM non veniva presentato, in quanto non necessario, e non che il mio soggetto ne fosse sprovvisto. Pertanto, nessuna dichiarazione contraria al vero è stata fatta. Del resto dichiarare che il soggetto e già campione e contestualmente che non ha conseguito la qualifica di molto buono, sarebbe una chiara contraddizione in termini, che nemmeno un neofita farebbe.
2° ADDEBITO
poiché entrambi inviavano presso la sede ENCI una denuncia nei confronti di Paolo Renato Sacchi in merito a presunte irregolarità nell’organizzazione e svolgimento del Coursing Nazionale di Orte (VT) del 19.05.2019 rivelatosi successivamente contenere dichiarazioni ed affermazioni mendaci e strumentali.
In merito giova formulare un piccola premessa sull’importanza della contestazione degli addebiti e del diritto alla difesa.
La contestazione degli addebiti costituisce la fase iniziale del procedimento disciplinare, tant’è che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano stati acquisiti e vagliati gli elementi di difesa prodotti dall’incolpato.
L’istituto della contestazione assolve, in sostanza, una duplice funzione, in quanto:
partecipa all’interessato l’instaurazione del giudizio disciplinare nei suoi riguardi, onde consentirgli un’efficace difesa mediante la produzione di elementi a propria discolpa;
delimita l’oggetto del giudizio, dal momento che non potranno essere considerate circostanze diverse da quelle contestate, con la conseguenza che una sanzione disciplinare irrogata in relazione a un fatto non contestato sarà illegittima.
La garanzia del diritto di difesa di cui all’art. 24, comma 2, della Costituzione è limitata, per consolidata giurisprudenza costituzionale, al procedimento giurisdizionale e non potrebbe, quindi, essere invocata in materia di procedimento disciplinare che, viceversa, ha natura amministrativa e sfocia in un provvedimento non giurisdizionale.
Ciò nondimeno, tale principio ha un ambito di operatività, seppur attenuato, anche nell’ipotesi dei procedimenti amministrativi, in relazione ai quali si impongono, al più alto grado, le garanzie di imparzialità e di trasparenza che informano l’agire amministrativo.
Fondamentale importanza riveste, pertanto, ai fini dell’esercizio della difesa, la contestazione dell’addebito che deve sempre essere formulata con chiarezza, precisione e completezza.
Nell’atto di contestazione, pervenuto con la missiva in riferimento, è indicata una generica contestazione dell’addebito che si traduce nell’aver formulato, nella denuncia a carico di Paolo Renato Sacchi, “dichiarazioni ed affermazioni mendaci e strumentali”. Tale contestazione non consente allo scrivente di individuare l’oggetto dell’addebito, ovvero quali siano le dichiarazioni e affermazioni ritenute mendaci e strumentali e di conseguenza viene totalmente vanificato il diritto alla difesa, proprio a causa dell’impossibilità ad aver contezza dell’oggetto dell’addebito stesso. In sostanza non essendo individuate le dichiarazione e affermazioni ritenute mendaci e strumentali, non è possibile formulare alcuna difesa. Va precisato, peraltro, che trattandosi di denuncia scritta, non sussisteva nessuna difficoltà a riportare con precisione testuale le dichiarazioni e affermazioni considerate mendaci e strumentali. Aggiungo che la denuncia presentata è costituita da sei pagine dattiloscritte, tutte mendaci e strumentali?
Si prega pertanto codesta Commissione di:
stralciare con archiviazione l’addebito formulato al punto 2) della missiva in riferimento, tenuto anche conto dell’insussistenza dell’addebito formulato al punto 1);
o, in subordine:
valutare la possibilità, se previsto dalle norme procedurali applicate da codesta Commissione, di integrare la contestazione con l’indicazione precisa delle affermazioni e dichiarazioni ritenute mendaci e strumentali, al fine di consentire allo scrivente di esercitare il proprio diritto alla difesa, fornendo pertinenti elementi probatori.
Resto a disposizione per qualsiasi esigenza e con l’occasione porgo cordiali saluti.
Puegnago del Garda, 19 gennaio 2020
Questo è quanto.... credo sia tutto chiaro circa i soggetti "tutelati"....